Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
La TARI (Tassa Rifiuti) è una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
Descrizione
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo del presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della IUC nel Comune di Rocca Canavese - H386, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e semplificazione.
Come fare
La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
La dichiarazione è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, salvo ove diversamente specificato.
Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini sopra specificati.
La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il termine sopra indicato. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l’obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l’obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa.
Cosa serve
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Costi
Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
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Ultimo aggiornamento pagina: 30/06/2025 13:01:10